OBBLIGO DI KIT ARTVA PER CIASPOLE E SCI ALPINISMO
UN DOVEROSO APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA NORMATIVA
Mi sono preso un mese di tempo dall’entrata in vigore del nuovo DL 40, che ha di fatto dato il via ad una regolamentazione degli sport invernali (non solo quelli in pista ma anche in outdoor), per studiare con la giusta calma tutta la normativa. Me lo sono preso soprattutto per informarmi e leggere le diverse opinioni a riguardo, sia di professionisti che di giuristi, ma anche per “sbollentare” quelle mie prime aggressive reazioni che, anche basate su false informazioni diffuse da giornali ed articoli, mi avevano colto in un primo momento.
E così dopo questo periodo di studio e confronti credo di aver raccolto abbastanza materiale per fornirvi un approfondimento dettagliato che, come da obiettivo del mio progetto, spero possa dare delle corrette informazioni e possa essere di aiuto a tutti coloro che frequentano l’ambiente della montagna in inverno.
LO SCOPO DELLA NORMATIVA
Il DL 40 del 28/02/21 è di fatto l’attuazione dell’articolo 9 della legge 08/08/2019 e, per molti aspetti un “riammodernamento” di vecchi articoli presenti nella legge 363 del 2003.
Secondo quanto indicato in normativa il suo scopo è quello di revisionare ed adeguare le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione a tali sport da parte delle persone con disabilità.
Senza però perderci in difficili definizioni giuridiche si può, in poche parole, dire che il reale intento è quello di cercare di fissare un punto di limite alla responsabilità (penale e civile) dei gestori degli impianti per le scelte (spesso poco ponderate) degli utenti della montagna ed al tempo stesso quello di dare rilievo alla responsabilità di questi ultimi.
LA LEGGE IN BREVE, COSA CAMBIA?
Come prevedibile, all’interno di questa nuova legge troviamo descritti tutti quegli aspetti, ambienti e situazioni collegati agli sport invernali e per lo più incentrati sulle stazioni sciistiche e sulla loro gestione. Ciononostante al suo interno si possono trovare anche diversi rimandi e diverse nuove regole che vanno a toccare anche attività quali lo sci alpinismo e l’escursionismo su ciaspole. Vediamo insieme i passaggi più importanti da conoscere:
Vale per le pratiche di sci alpino, snowboard e telemark, ma sono compresi anche lo slittino e la slitta, l’obbligo del casco omologato per i minori di 18 anni (che prima era abbassato a 14 anni). (Art. 17)
Gli utilizzatori delle piste devono avere una condotta che tenga conto delle proprie capacità tecniche, delle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, delle caratteristiche tecniche della pista e che non costituisca pericolo per la propria e l’altrui incolumità. (Art.18)
Lo sciatore che viene da monte è responsabile in caso di collisione (Art. 19)
Sciatori e frequentatori delle piste devono, in caso di sosta/fermata, evitare i pericoli portandosi sempre a bordo pista (Art. 22)
Chiunque sia nella pratica dello sci che di qualunque altro sport della neve non presti soccorso ad una persona in difficoltà o non avverta immediatamente i soggetti competenti è passibile di una multa per omissione di soccorso. (Art. 23)
È vietato risalire le piste da sci a piedi, con ciaspole, sci da alpinismo o qualsiasi altro mezzo salvo diversamente specificato dal gestore. Inoltre è vietato anche l’attraversamento delle stesse con ciaspole o a piedi salvo casi di urgente necessità. (Art. 24)
Il kit artva + pala + sonda è obbligatorio per chiunque pratichi escursionismo, sci alpinismo, sci fuoripista o attività in “particolari ambienti innevati” (sarebbe da capire cosa con questo si intenda) e laddove sussistano pericoli di carattere valanghivo. (Art. 26)
I soggetti adibiti al controllo del kit artva sono i corpi di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche. (Art. 29)
L’assicurazione è obbligatoria per tutti coloro che frequentino le aree sciistiche attrezzate. (E quindi lo è anche per gli sci alpinisti e gli escursionisti che svolgono attività nelle loro zone limitrofe a impianti di risalita.) (Art. 30)
Le regioni avranno 1 anno dall’entrata in vigore della legge (01/01/22) per emettere un adeguamento. (Art. 40)
Per le infrazioni delle norme sopra elencate (in particolare degli articoli 24, 26 e 30) è prevista una multa da 100€ a 150€ oltre al ritiro dello skipass.
UN DOVUTO APPROFONDIMENTO E DELLE CONSIDERAZIONI PERSONALI
DECRETO PERFETTO PER LE PISTE, UN PO’ MENO PER IL RESTO
Come detto in testa all’articolo, quasi tutta la normativa è stata scritta al fine di normare e regolarizzare le attività e le responsabilità connesse con la gestione degli impianti di risalita e delle aree sciistiche attrezzate. E da questo punto di vista la legge sembra ben scritta, chiara ed abbastanza precisa.
Al contrario però, per quanto si faccia riferimento anche ad altre attività quali sci alpinismo, escursionismo con ciaspole e sci fuoripista, tutto ciò che riguarda queste attività risulta abbastanza “indefinito” e facilmente male interpretabile soprattutto per quello che riguarda i parametri di sicurezza da rispettare per le attività svolte al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.
SCI ALPINISMO E CIASPOLE A BORDO PISTA: SI PUÒ FARE?
Sni, da questo punto di vista la normativa seppur precisa offre quindi alcuni spazi di manovra. Teoricamente, come descritto nell’articolo 24, la risalita e l’attraversamento delle piste sono vietati a meno che il gestore non dedichi a queste attività degli spazi precisi e delimitati.
Al tempo stesso però il DL è anche molto chiaro nel definire cosa sia una pista da sci e quali siano i suoi limiti, quindi nel caso in cui si facesse una risalita al di fuori delle paline e delle reti di delimitazione della pista questo potrebbe, teoricamente, non rappresentare un problema. (A questo riguardo però la normativa è anche chiara sul fatto che, trattandosi di una zona limitrofa ad un’area sciistica saremmo comunque obbligati ad avere una assicurazione RC).
Va però anche specificato che, per quanto le scappatoie ci siano, dobbiamo sempre prendere in analisi tutti i parametri, cercando di usare il buonsenso. Quanti di noi hanno risalito le piste da sci, magari all’imbrunire o in notturna, per poi scendere sulle piste appena battute dai gatti delle nevi, rovinando così il loro lavoro? Ecco, in quel caso dovremmo forse farci un’analisi di coscienza, pensando che per il nostro divertimento stiamo danneggiando il lavoro di qualcun altro oltre al fatto che, su molte piste da sci dell’arco alpino, i gattisti devono spesso utilizzare verricelli e cordini metallici tirati in mezzo alle piste che, in caso di impatto, hanno più volte portato ad incidenti anche fatali.
RISCHIO VALANGHE E OBBLIGO KIT ARTVA PER SCI ALPINISMO E CIASPOLE
Anzitutto va segnalato che da nessuna parte, all’interno della normativa, si può trovare un riferimento all’obbligo di kit artva + pala + sonda con rischio valanghe di grado 2. La notizia di un abbassamento del rischio da 3 (parametro attualmente in vigore per l’obbligatorietà del kit) a 2 era stato uno dei cavalli di battaglia dei media e delle varie testate che ad inizio anno avevano rilanciato la notizia dell’entrata in vigore del DL 40.
La normativa invece non parla di valori del rischio valanghe ma di rischio valanghivo in modo molto generale. Inoltre anche la definizione di “particolari ambienti innevati” lascia alquanto perplessi poiché può essere assolutamente fuorviante e dare spazio ad ampissime interpretazioni sia giuridiche che pratiche. La speranza è quella che, in fase di recepimento, le diverse regioni siano in grado di dare un maggior risalto a questo aspetto, andando a definire (speriamo con coscienza di causa) i diversi tipi di ambienti ed i diversi parametri di pericolo in cui il kit artva debba essere obbligatorio.
GLI ARTVA, DAVVERO UTILI OVUNQUE E PER CHIUNQUE? E I CONTROLLI?
Premesso che l’artva è uno strumento utilissimo ed assolutamente fondamentale nella ricerca e nel soccorso in valanga; e dando per scontato che ogni scialpinista ed ogni escursionista che si avventuri al di fuori di ambienti innevati semplici (ma semplici per davvero, perché troppo spesso tendiamo a sottovalutare i rischi della montagna) dovrebbe dotarsi del kit artva, c’è anche da sottolineare il fatto che averlo sempre e comunque può non essere così utile e necessario.
Diciamocelo tranquillamente, gli artva non sono uno strumento economico così come non sono di immediato utilizzo. Per imparare ad usarli è spesso necessario, ed assolutamente consigliato, fare alcune uscite con professionisti del settore (esistono corsi tenuti da guide alpine, enti preposti come il CAI e associazioni specializzate) così da impararne il funzionamento ed il corretto utilizzo.
C’è poi da considerare anche l’aspetto legato al prezzo di un kit (pala, sonda ed artva costano tra i 300 ed i 500 euro) per cui una famiglia di 4/5 persone dovrebbe affrontare una spesa praticamente insostenibile che porterebbe quasi certamente alla rinuncia di un giro in montagna. E sarebbe davvero assurdo che su una strada forestale facile e lontana da versanti esposti o ad esempio per una camminata su un altopiano (mi viene in mente quello di Millegrobbe, dove sono cresciuto) ci possa essere l’obbligo di avere con se un kit artva.
Ecco quindi che rendendolo obbligatorio ovunque e senza parametri di riferimento chiari si corre il serio rischio di togliere, ad un’ampissima fetta di pubblico, la possibilità di frequentare molti ambienti montani facili. Oltre al fatto che avere tutto il kit (e tanto basterebbe in caso di un controllo) senza però essere in grado di usarlo nel momento di un eventuale bisogno è un’assurdità senza senso alcuno.
Per quanto riguarda i controlli poi, come si può evincere chiaramente dall’articolo 29, gli unici soggetti competenti per il controllo sarebbero i corpi dell’arma dei carabinieri, della GF e di polizia locale impiegati nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche. Questo di fatto significa che, ad oggi, se ci muoviamo al di fuori di un impianto sciistico o di aree ad esso limitrofe per quanto ci sia l’obbligo di avere con noi il kit artva, nessuno potrebbe controllarcelo.
REGOLE, COSA CAMBIA E COSA CAMBIERÀ?
Attualmente, e facilmente fino alla fine di questa stagione invernale, non cambierà molto se non l’obbligatorietà di una copertura assicurativa RC (offerta comunque al momento della sottoscrizione del giornaliero per chi non ne avesse già una) e l’obbligo di uso del casco per i minori di 18 anni.
Come visto sopra, per diversi aspetti bisognerà attendere il recepimento della normativa da parte delle regioni e sarà necessario capire quali modifiche (ad esempio sui gradi di difficoltà per l’obbligo di artva o sugli enti di controllo) verranno apportate, sempre con la speranza che si vada verso un miglioramento piuttosto che verso un’insensata stretta nella regolamentazione.
NON DIMENTICHIAMO CHE LA MONTAGNA È “PERICOLOSA”
In conclusione (e so di essere pesante ma mi sento, per l’ennesima volta, in obbligo di fare a tutti i lettori un po’ la predica) c’è da dire che sarebbe forse ora di rendersi definitivamente conto che la montagna e gli ambienti outdoor, soprattutto in condizioni invernali, sono da avvicinare solo con estrema cautela, con grande conoscenza ed anche con un buon grado di rispetto.
Dobbiamo smettere di crederci superiori, di pensare di avere sempre tutto sotto il nostro controllo e di sottovalutare i pericoli che gli ambienti montani, anche quelli più tranquilli, possono riservare. LA MONTAGNA NON SEGUE LE NOSTRE REGOLE E NON TIENE CONTO DELLA NOSTRA PRESENZA, siamo noi a doverla rispettare e a doverci adeguare, imbracciando possibilmente un po’ di umiltà e non andando (come invece troppo spesso accade) a sopravvalutare le nostre capacità minimizzando i rischi che possiamo correre.
Le esperienze e le emozioni che la montagna è in grado di trasmetterci sono unici e praticamente insostituibili ma dobbiamo sempre ricordarci di procedere per gradi e preoccuparci di avere buon senso ed un giusto equilibrio che è cosa fondamentale, sia negli utilizzatori che nella stesura di nuove normative.